Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
L'assegno di maternitaà concesso dal Comune è una prestazione che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale.
Inoltre, per aver diritto all'assegno, deve avere un valore ISEE del nucleo famigliare richiedente inferiore o pari a € 17.416,66.
L'importo complessivo dell'assegno erogato dall'INPS è pari a € 1.740,60 (assegno mensile di € 348,12 per 5 mensilità) per i nati nel 2020. Nel caso di parti gemellari l’importo dell’assegno viene moltiplicato per il numero dei figli.
N.B.: L'assegno può essere richiesto solo dalla madre del/la bambino/a entro 6 mesi dalla nascita, dall'affidamento o adozione del figlio.
Documenti necessari
In caso di mancanza del permesso, alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarlo non appena ne entrerà in possesso. Fino a quel momento l’assegno non potrà essere erogato e la pratica verrà tenuta in sospeso.
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